MARE E LEGGE


VISIBILITA' DELLA BANDIERA

Come presupposto per l'assolvimento dell'obbligo di segnalazione, ovvero: la "regolarità variabile" della bandiera. E' noto come la visibilità dei segnali dipenda dalle condizioni meteo marine: in presenza di mare leggermente formato, la stessa bandiera normalmente visibile a 300 metri potrebbe non soddisfare i requisiti di visibilità e risultare pertanto inidonea ad assolvere l'obbligo di segnalazione previsto dal citato articolo 130. Nel caso in cui un subacqueo venisse falciato dalle eliche di un’ imbarcazione, poi, questa "regolarità variabile" della bandiera potrebbe aggiungere la beffa al danno. Il conducente dell’imbarcazione, infatti, potrebbe appellarsi all’insufficiente visibilità del segnale per negare il risarcimento danni o richiederne una riduzione. In sostanza, si potrebbe sempre obiettare che nel giorno dell'incidente le condizioni di visibilità in mare rendevano la bandiera “non visibile” a 300 metri ed utilizzare questa notazione per richiedere quanto meno un concorso di colpa. Fissare delle dimensioni per la bandiera, sulla falsariga di quanto accade, ad esempio, in Florida, o prevedere una forma di omologazione per boa e bandiera, eliminerebbe il problema alla radice e consentirebbe al subacqueo di essere certo di rispettare la legge.

TUTELA INCOMPLETA: UN VERO MOSTRO NORMATIVO

Il subacqueo deve operare entro 50 metri dal galleggiante o dalla verticale del mezzo nautico: giustamente, il legislatore si preoccupa della sua incolumità e, pertanto, gli impone di usare prudenza segnalandosi adeguatamente. Altrimenti, lo punisce con un cospicuo verbale, proteggendolo, in sostanza, dalla sua stessa imprudenza. Classico esempio in cui il Legislatore punisce chi crea una situazione potenzialmente pericolosa: non segnalandosi o allontanandosi troppo dal segnale, il subacqueo si espone al rischio di essere investito dalle imbarcazioni in transito. Fin qui sarebbe tutto regolare, ma il problema è che, apparentemente per una svista grossolana, il Legislatore sembra essersi dimenticato del vero pericolo per l'incolumità del subacqueo: le eliche delle imbarcazioni.
Andando a ricercare una norma corrispondente per chi si ponga alla guida di un mezzo nautico, infatti, si ha una brutta sorpresa: non è dato rintracciare una norma di legge generale ed astratta che gli imponga di transitare a distanza di sicurezza dalla boa segnasub e che sanzioni la violazione di questo obbligo, in qualche modo "dovuto" al subacqueo proprio per l'esistenza dell'articolo 130 DPR 1639/68. Cosa gravissima, soprattutto se si considera che in Italia chiunque può porsi alla guida di un mezzo spinto da un motore con potenza fino a 40 cavalli, a patto di essere maggiore di anni 16 e di navigare entro le 6 miglia. L’apneista, lo “snorkeler” e soprattutto il pescatore subacqueo sono i soggetti che più spesso pagano lo scotto di questa mancanza. Questi subacquei si trovano spesso a stazionare in superficie, collegati alla boa di segnalazione mediante una sagola galleggiante: a causa degli spostamenti o in tutti i casi in cui siano presenti brezza o corrente, la sagola si distende, facendo sì che l’apneista si venga a trovare ad una certa distanza dalla boa di segnalazione. Le imbarcazioni che si avvicinano ecessivamente rischiano di investire il subacqueo o, cosa più frequente, di passare addirittura tra boa e sub, travolgendo la sagola di collegamento con conseguenze intuibili. Oltre a segnalarsi adeguatamente, l’apneista può fare ben poco per evitare gli incidenti: anche se in acqua i suoni si propagano con maggiore facilità, risultando amplificati, non c’è modo di capire da dove abbiano origine. Nel caso in cui il sub senta il rombo di un motore in avvicinamento, può solo attendere che il rumore si allontani.


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