Come presupposto per l'assolvimento
dell'obbligo di segnalazione, ovvero: la "regolarità
variabile" della bandiera. E' noto come la visibilità
dei segnali dipenda dalle condizioni meteo
marine: in presenza di mare leggermente formato, la
stessa bandiera normalmente visibile a 300 metri potrebbe
non soddisfare i requisiti di visibilità e risultare
pertanto inidonea ad assolvere l'obbligo di segnalazione
previsto dal citato articolo 130. Nel caso in cui
un subacqueo venisse falciato dalle eliche di un’
imbarcazione, poi, questa "regolarità variabile" della
bandiera potrebbe aggiungere la beffa al danno. Il
conducente dell’imbarcazione, infatti, potrebbe appellarsi
all’insufficiente visibilità del segnale per negare
il risarcimento danni o richiederne una riduzione.
In sostanza, si potrebbe sempre obiettare che nel
giorno dell'incidente le condizioni di visibilità
in mare rendevano la bandiera “non visibile” a 300
metri ed utilizzare questa notazione per richiedere
quanto meno un concorso di colpa. Fissare delle dimensioni
per la bandiera, sulla falsariga di quanto accade,
ad esempio, in Florida, o prevedere una forma di omologazione
per boa e bandiera, eliminerebbe il problema alla
radice e consentirebbe al subacqueo di essere certo
di rispettare la legge.
TUTELA INCOMPLETA:
UN VERO MOSTRO NORMATIVO
Il subacqueo deve operare entro 50
metri dal galleggiante o dalla verticale del mezzo
nautico: giustamente, il legislatore si preoccupa
della sua incolumità e, pertanto, gli impone di usare
prudenza segnalandosi adeguatamente. Altrimenti, lo
punisce con un cospicuo verbale, proteggendolo, in
sostanza, dalla sua stessa imprudenza. Classico esempio
in cui il Legislatore punisce chi crea una situazione
potenzialmente pericolosa: non segnalandosi o allontanandosi
troppo dal segnale, il subacqueo si espone al rischio
di essere investito dalle imbarcazioni in transito.
Fin qui sarebbe tutto regolare, ma il problema è che,
apparentemente per una svista grossolana, il Legislatore
sembra essersi dimenticato del vero pericolo per l'incolumità
del subacqueo: le eliche delle imbarcazioni.
Andando a ricercare una norma corrispondente per chi
si ponga alla guida di un mezzo nautico, infatti,
si ha una brutta sorpresa: non è dato rintracciare
una norma di legge generale ed astratta che gli imponga
di transitare a distanza di sicurezza dalla boa segnasub
e che sanzioni la violazione di questo obbligo, in
qualche modo "dovuto" al subacqueo proprio per l'esistenza
dell'articolo 130 DPR 1639/68. Cosa gravissima, soprattutto
se si considera che in Italia chiunque può porsi alla
guida di un mezzo spinto da un motore con potenza
fino a 40 cavalli, a patto di essere maggiore di anni
16 e di navigare entro le 6 miglia. L’apneista, lo
“snorkeler” e soprattutto il pescatore subacqueo sono
i soggetti che più spesso pagano lo scotto di questa
mancanza. Questi subacquei si trovano spesso a stazionare
in superficie, collegati alla boa di segnalazione
mediante una sagola galleggiante: a causa degli spostamenti
o in tutti i casi in cui siano presenti brezza o corrente,
la sagola si distende, facendo sì che l’apneista si
venga a trovare ad una certa distanza dalla boa di
segnalazione. Le imbarcazioni che si avvicinano ecessivamente
rischiano di investire il subacqueo o, cosa più frequente,
di passare addirittura tra boa e sub, travolgendo
la sagola di collegamento con conseguenze intuibili.
Oltre a segnalarsi adeguatamente, l’apneista può fare
ben poco per evitare gli incidenti: anche se in acqua
i suoni si propagano con maggiore facilità, risultando
amplificati, non c’è modo di capire da dove abbiano
origine. Nel caso in cui il sub senta il rombo di
un motore in avvicinamento, può solo attendere che
il rumore si allontani.