L'attività subacquea in apnea o con
ARA consente a migliaia di appassionati di vivere
un rapporto con il Sesto Continente intenso e ad alta
valenza culturale. Non tutto però funziona
come dovrebbe funzionare; le leggi, ad esempio, sembrano
contrastare con le norme di sicurezza. Cerchiamo di
capire perché.
e
praticata nel rispetto delle norme di legge e buon
senso, l'attività subacquea si profila come
modello ideale per la fruizione del patrimonio naturalistico
e, stante la sua attitudine a generare un indotto
consistente, come risorsa latu sensu turistica da
incoraggiare e promuovere. Duole rilevare, però, come
la normativa che ne disciplina l'esercizio sia incompleta,
frammentaria ed ormai vetusta, con gravi ripercussioni
sulla sicurezza dei subacquei, sempre più numerosi.
In questo contributo, ci si propone di evidenziare
alcune tra le principali lacune ed incongruenze della
Normativa Nazionale attualmente in vigore, per mettere
in evidenza come in alcuni casi le Capitanerie di
Porto abbiano saputo rimediare ai suoi guasti con
le proprie Ordinanze. Cominciamo dal problema della
segnalazione del subacqueo in immersione.
L'articolo 130 del D.P.R. 1639/1968 (Regolamento d'esecuzione
della Legge 963/65 sulla Pesca Marittima) impone al
pescatore subacqueo di segnalarsi mediante una bandiera
rossa recante una striscia diagonale bianca, visibile
a non meno di 300 metri; la bandiera è posta su di
un galleggiante - la cosiddetta boa segnasub - o,
nel caso in cui il sub sia accompagnato da mezzo nautico,
deve essere issata sul mezzo nautico stesso. La norma
prevede altresì che il subacqueo si debba tenere costantemente
ad una distanza non superiore a 50 metri dal galleggiante
o dalla verticale del mezzo nautico: il mancato rispetto
di queste disposizioni è punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da 516 a 3098 euro ed il pagamento in misura
ridotta è di 1032 euro. La norma è frutto di una tecnica
legislativa non certo eccelsa e presenta incongruenze
e problemi interpretativi.